Associazione Centro Studi - Biodanza Roma

Biodanza a Roma... la Scuola di Formazione, i Corsi e gli Insegnanti
Scuola Modello di Biodanza SRT - A. S. D. Centro Studi di Biodanza In Roma
Le attività della Scuola sono rivolte esclusivamente agli Iscritti della Associazione
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27-28 gen 2024
Principio Biocentrico e Inconscio Vitale
Docente: Luisa Verenini
Direttrice Scuola Trieste
24-25 feb 2024
Definizione e Modello Teorico di Biodanza
Docenti: Marinella Ascione
Co-Direttrice Scuola Roma
23 - 24 mar 2024
La Vivencia
Docente: Alicia Santos
Didatta Valencia-Spagna
20 - 21 apr 2024
Aspetti Biologici della Biodanza
Docente: Patrizia Barassi
Co-Direttrice Scuola Sicilia
18 - 19 mag 2024
Aspetti Fisiologici della Biodanza
Docente: Gill Piras
Co-Direttore scuola Roma
15 - 16 giu 2024
CONFERENZE
Tenute da:
Gli Allievi della Scuola        
14 - 15 set 2024
Aspetti Psiciologici della Biodanza
Docente: Da definire
19 - 20 ott 2024
Identità e Ingtegrazione
Docente: Dario Fatta
Didatta Argentina
16 - 17 nov 2024
Trance e Regressione
Docente: Marinella Ascione
Co-Direttrice scuola Roma
1 - 15 dic 2024
Antecedenti Mitici e Filosofici della Biodanza
Docente: Da definire

Chi Siamo
   
  




 


   S T A T U T O della ASSOCIAZIONE
“CENTRO STUDI DI BIODANZA IN ROMA”
Articolo 1 - Costituzione  
 
1. È costituita un’associazione sportiva dilettantistica, denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Studi Biodanza in Roma", che nel prosieguo del presente statuto è indicata con il termine "associazione”.
 
Articolo 2 - Sede  
 
1. L’associazione ha sede legale a Roma 00141, Via Montasio n. 41, scala B, interno 8.
 
Articolo 3 - Scopi  
 
1.   L’associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.
 
L'associazione ha per oggetto l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche in genere, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, o in particolare delle discipline della ginnastica, aerobica, ginnastica dolce, ginnastica in acqua, anche termale, le danze in genere, in particolare la Biodanza, le danze etniche e delle attività motorie in genere.
 
2.   Per l’attuazione dell’oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nel comma precedente, la società potrà:
 
· organizzare e promuovere attività di introduzione, avviamento e pratica sportivo dilettantistica in genere o con particolare riferimento alle attività motorie quali ginnastica, aerobica, ginnastica dolce, ginnastica in acqua, anche termale, il fitness, la danza sportiva, l’atletica leggera e delle attività motorie in genere nonché pratiche sportive varie e innovative per favorire il benessere e la salute psicofisica della persona;
 
· organizzare attività didattiche per l’insegnamento, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dalla stessa promosse;
 
· assumere in proprio la gestione di palestre, impianti sportivi, ricreativi, polivalenti, piscine, curandone anche tutti gli aspetti collaterali quali, a titolo esemplificativo, la gestione di bar, ristoranti e spacci di prodotti sportivi all’interno degli impianti stessi;
 
· prestare servizi sportivi, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive promosse, a terzi o a società o enti che gestiscono o organizzano impianti o attività sportive;
 
· promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
 
· promuovere e organizzare manifestazioni sportive, gare, tornei, convegni, assemblee, spettacoli, feste, mostre, uscite, gite e viaggi inerenti alle proprie finalità sportive anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
 
· sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva agonistica nell’ambito dei programmi delle Federazioni sportive nazionali.
 
Articolo 4 - Durata
 
1.    La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.
 
Articolo 5 - Affiliazione
 
1. L’associazione sarà affiliata alla relativa Federazione di appartenenza ed eventualmente ad Enti di Promozione Sportiva, dei quali esplicitamente, per sé e per i suoi associati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I., impegnandosi altresì a conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I..
 
Articolo 6 - Riconoscimento di associazione sportiva  
 
1.    L’associazione è riconosciuta, ai fini sportivi al momento della sua iscrizione nel registro Nazionale del C.O.N.I..
 
2.   Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare le modificazioni al presente Statuto che vengano imposte dalla legge e dai regolamenti del C.O.N.I..
 
Articolo 7 - Organi sociali  
 
1.   Gli organi sociali sono:
 
a)  l'Assemblea;
 
b)  il Presidente;
 
c)  il Consiglio direttivo;
 
d)  il Segretario.
 
2.   Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell’associazione.
 
3.   Tutti gli altri incarichi assegnati sono a titolo gratuito ed hanno la durata corrispondente a quella del Consiglio di amministrazione che li ha conferiti.
 
4.   Le cariche sociali e gli incarichi sono confermabili.
 
Articolo 8 - Assemblea
 
1. L'Assemblea degli associati è sovrana; è indetta dal Consiglio direttivo e convocata dal Presidente con avviso inviato agli associati aventi diritto almeno quindici giorni prima della data della riunione oppure mediante affissione, nel medesimo termine, dell’avviso predetto presso la sede associativa.
 
2.  L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per la prima sia per la seconda convocazione dell'Assemblea.
 
3.  L'Assemblea è convocata obbligatoriamente entro il 30 aprile di ogni anno.
 
4.   La convocazione dell'Assemblea può, altresì, avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Consiglio direttivo, del Collegio sindacale o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati aventi diritto.
 
Articolo 9 - Partecipazione all'Assemblea
 
1.  Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi.
 
2.  La partecipazione dell’associato all'Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri associati aventi diritto al voto; ciascun associato può essere portatore di una sola delega.
 
Articolo 10 - Costituzione dell'Assemblea
 
1.  L'Assemblea è validamente costituita:
 
a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto;
 
b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto al voto.
 
Articolo 11 - Attribuzioni dell'Assemblea
 
1.  Sono compiti dell'Assemblea:
 
a) approvare la relazione del Consiglio direttivo sull'attività dell'anno associativo trascorso;
 
b) eleggere, con una prima votazione, il Presidente, poi, con altra votazione successiva alla proclamazione del Presidente, i componenti del Consiglio direttivo e, nonché il Collegio sindacale;
 
c) approvare il rendiconto economico-finanziario;
 
d) approvare i programmi dell'attività da svolgere ed il preventivo di spesa;
 
e) decidere su tutte le questioni che il Consiglio direttivo ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati;  
 
f) deliberare le modificazioni statutarie;
 
g) deliberare lo scioglimento dell’associazione e nominare i liquidatori.
 
2.  Le proposte degli associati devono essere comunicate al Consiglio direttivo in tempo utile per essere inserite nell'ordine del giorno nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Articolo 12 - Approvazione delle deliberazioni assembleari
1. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).
2. Le deliberazioni dell'Assemblea per le modificazioni statutarie e per la liquidazione dell’associazione devono essere approvate:
a) in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza di tutti gli associati aventi diritto al voto;
b) in seconda convocazione, con il voto favorevole di oltre un terzo di tutti gli associati aventi diritto al voto.
3. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell’associazione, previa affissione nei locali dell’associazione medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all’assemblea.

Articolo 13 - Eleggibilità - Incompatibilità
1. Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati.
2. Nel Consiglio direttivo non può essere eletto chi ricopre cariche sociali in altre società od associazioni sportive.
3. I componenti del Collegio sindacale non possono rivestire altre cariche associative.
Articolo 14 - Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 6 consiglieri, eletti per 4 esercizi, che scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
2. Elegge nel suo seno il Vicepresidente e nomina il Segretario.
3. Si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente; può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.
Articolo 15 - Attribuzioni del Consiglio direttivo
1. Al Consiglio direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell’associazione.
2. Tra l'altro, il Consiglio direttivo:
a) predispone il preventivo di spesa ed il rendiconto economico-finanziario, la relazione sull'attività associativa ed i programmi dell'attività da svolgere, da sottoporre all'Assemblea;
b) determina l'ammontare dei contributi degli associati;
c) stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea;
d) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
e) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività associativa;
f) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell’associazione;
g) amministra il patrimonio associativo, gestisce l’associazione e decide su tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'Assemblea;
h) delibera i provvedimenti di ammissione degli associati;
i) adotta i provvedimenti disciplinari.                                   
Articolo 16 - Presidente
 
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell’associazione, adotta i provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di riferirne al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva.
 
Articolo 17 - Vicepresidente
 
1.  Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.
 
2.  Di fronte ai terzi la firma del Vicepresidente fa prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente o della vacanza della carica.
 
Articolo 18 - Segretario
 
1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, si incarica dell'esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro degli associati, adempie tutte le mansioni di segreteria.
 
Articolo 19 - Collegio dei probiviri  
 
1. Il Collegio dei probiviri è eletto (qualora ne sussistano le condizioni) dall’Assemblea dei soci a scrutinio segreto fra i soci che non abbiano mai riportato sanzioni disciplinari; resta in carica per la durata di 4 anni e fino all’elezione del successivo Collegio dei probiviri.
 
2. È composto di cinque membri, che, nel corso della prima riunione, eleggono tra di loro il Presidente ed il Vicepresidente.
 
3. Il Collegio dei probiviri:
 
a)  ha il compito di vigilare sul comportamento morale e disciplinare degli associati, degli altri organi sociali, nonché dei partecipanti a qualsiasi titolo alla vita associativa;
 
b) si attiva autonomamente o su segnalazione;
 
c) opera senza particolari formalità, ma nel rispetto del principio del contraddittorio;
 
d) adotta i provvedimenti disciplinari, con deliberazione motivata.
 
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza con la presenza di tre componenti, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.
 
5. I provvedimenti del Collegio dei probiviri sono appellabili al Collegio arbitrale nel termine di quindici giorni dalla comunicazione scritta agli interessati.
 
Articolo 20 - Associati
 
1. L’associazione è composta dagli associati, ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell’ambito delle disposizioni dal presente statuto.
 
Articolo 21 - Ammissione all’associazione
 
1. L'ammissione all’associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
 
a) presentazione della domanda;
 
b) pagamento dei contributi associativi, comprensivi del costo della tessera federale “socio”;
 
c) accettazione senza riserve del presente statuto;
 
d) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio direttivo.
 
2. L'età minima necessaria per l'ammissione è di diciotto anni.
 
Articolo 22 - Tesseramento
 
1. Tutti gli associati, devono essere annualmente tesserati alla Federazione di appartenenza o al relativo Ente di Promozione Sportiva a cura dell’associazione.
 
Articolo 23- Cessazione di appartenenza all’associazione
 
1. La qualifica di associato si perde:
 
a) per dimissioni presentate per iscritto almeno 15 giorni prima del 31 dicembre;
 
b) per morosità secondo i termini fissati dal regolamento associativo;
 
c) per radiazione pronunciata dal Collegio dei Probiviri, per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto od al regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.
 
2. Il provvedimento è comunicato all'interessato con lettera raccomandata.
 
Articolo 24 - Fondo comune - Entrate
 
1. Il Fondo comune è costituito:
 
a) dalle quote di partecipazione degli associati e dagli eventuali versamenti degli stessi al fondo iniziale di dotazione;
 
b) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all’associazione;
 
2. Le entrate annuali dell’associazione sono costituite:
 
a) dai contributi degli associati e dalle elargizioni degli associati, di terzi, di enti pubblici e privati;
 
b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.
 
3. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione dei versamenti degli associati a qualunque titolo effettuati.
 
Articolo 25 - Contributi degli associati
 
1. Ogni associato deve versare i contributi stabiliti dall’associazione, alle scadenze e con le modalità da essa indicate.
 
2. Gli associati che, a seguito di invito scritto, non provvedano, nei 30 giorni successivi alla comunicazione, al pagamento dei contributi scaduti, sono dichiarati dal Consiglio di amministrazione sospesi da ogni diritto associativo.
 
3. Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre 60 giorni comporta la radiazione dell’associato inadempiente, deliberata dal Consiglio direttivo.
 
Articolo 26 - Rendiconto economico-finanziario e preventivo di spesa
 
1. L'esercizio dell’associazione coincide con l’anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
 
2. Entro il 30 aprile seguente il Presidente dell’associazione deve sottoporre all’approvazione dell’assemblea il rendiconto economico-finanziario relativo all’attività complessivamente svolta nell’esercizio precedente.
 
3. Entro il 30 novembre egli deve altresì sottoporre all’approvazione dell’assemblea il preventivo di spesa, redatto con le medesime modalità del rendiconto, relativo all’attività che si intende svolgere nell’esercizio successivo.
 
4. Il rendiconto ed il preventivo di spesa devono restare depositati presso la sede dell’associazione per i quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per l’approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.
 
5. Il rendiconto ed il preventivo di spesa regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell’articolo 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
 
Articolo 27 - Rinvestimento degli avanzi di gestione
 
1. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere rinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 3.
 
2. Durante la vita dell’associazione è vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
 
Articolo 28 - Provvedimenti disciplinari
 
L’associazione può adottare i provvedimenti disciplinari, di cui ai successivi articoli 29 e 30, indipendentemente l'una dall'altra.
 
Articolo 29 - Provvedimenti disciplinari dell’associazione
 
1. I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio direttivo ed il Collegio dei probiviri nei confronti degli associati sono:
 
a) ammonizione;
 
b) sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
 
c) radiazione.
 
2. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell’addebito all’incolpato, si svolge nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa e si conclude con l’adozione di decisioni motivate, comunicate per iscritto agli interessati.
 
3. I provvedimenti sono appellabili al Collegio arbitrale entro quindici giorni dal ricevimento, da parte degli interessati, della relativa comunicazione scritta.                                                     
 
Articolo 30 – Clausola compromissoria interna - Collegio arbitrale
 
1. Gli associati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l’associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.
 
2. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell’articolo 809 del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia, federali o associativi.
 
Articolo 31 - Scioglimento
 
1. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea con le maggioranze previste dall’articolo 12.
 
2. L’Assemblea deve contestualmente:
 
a) nominare il o i liquidatori determinandone i poteri;
 
b) devolvere a fini sportivi l’intero patrimonio residuo, individuando il o i destinatari.
 
Articolo 32 - Obblighi di carattere economico
 
1. I componenti del Consiglio direttivo, in carica al momento della messa in liquidazione dell’associazione, sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla Federazione o Ente di promozione ai quali l’associazione è affiliata.
 
Roma,19 Aprile 2018

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